Art. 41.
(Definizioni).

      1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo accessibile da parte dei lavoratori nell'ambito delle proprie attività.
      2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

          a) ai mezzi di trasporto;

          b) alle industrie estrattive;

          c) ai pescherecci;

          d) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.